Statuto dell'associazione

  • Art.1. È costituita l’Associazione Culturale ed umanitaria denominata “I care-onlus”;
  • Art.2. L’associazione ha sede in Italia,in Civitanova Marche, via Gabriele D’Annunzio 35.
  • Art.3. L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
    I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali ed umanitari.
  • Art.4. La durata dell’associazione è illimitata.
  • Art.5. Sui muri della Scuola popolare di Barbiana, fondata e animata in Toscana negli anni Cinquanta e Sessanta da don Lorenzo Milani, era scritto “I care”, che significa: “mi interessa, mi sta a cuore”. Era la presa di posizione di chi vuol fare del bene degli altri la ragione della propria crescita umana e del proprio impegno nella vita.
    L’Associazione “I care-onlus” prende quel motto come proprio nome per significare sinteticamente lo spirito che la porta a costituirsi e ad operare.
    Scopo dell’associazione è di perseguire esclusivamente finalità di tutela dei diritti umani ed in particolare di praticare, promuovere e organizzare la restituzione dei diritti umani a coloro ai quali sono negati. Per il raggiungimento dei seguenti obiettivi l’associazione si adopererà al fine di ripristinare le condizioni del libero godimento dei diritti umani da parte degli esclusi,dei poveri,degli “ultimi”:ed al fine di preparare una migliore organizzazione sociale e civile in modo da prevenire future negazioni dei diritti stessi.
    Per la definizione e la comprensione dei diritti umani l’Associazione fa riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino, alla Carta delle Nazioni Unite e a tutti i trattati e le convenzioni internazionali che hanno coerentemente sviluppato le indicazioni di questi documenti.
    L’attività principale dell’associazione, pertanto, consiste nel:
    • favorire lo sviluppo di corretti rapporti umani;
    • favorire l’integrazione e al collaborazione con Servizi ed Enti pubblici e privati che operano del settore della tutela dei diritti umani;
    • promuovere ,disciplinare,organizzare attività di tutela dei diritti umani;
    • effettuare interventi nel campo di diritti dell’uomo.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
L’associazione,quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti umani,può farsi promotrice di attività culturali,sportive,turistiche,ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo altresì,alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa dei diritti umani.

  • Art.6. L’Associazione è apolitica,apartitica ed aconfessionale,non ha fini di lucro diretto né indiretto ed è aperta a chiunque non svolga attività contrastanti o incompatibili con gli scopi e i fini dell’associazione.
  • Art.7. L’Associazione è composta da singoli cittadini senza discriminazione o vincoli di nazionalità,sesso,cultura,ideologia o confessione religiosa,con la sola condizione che essi accettino le finalità e i principi qui indicati. Istituzioni,enti,associazioni,gruppi,comunità religiose o laiche possono collaborare con l’Associazione sia occasionalmente che in forma stabile.
  • Art.8. Il metodo che orienta le scelte e l’azione dell’Associazione “I care-onlus” è quello dell’impegno personale, cooperativo e non violento. Tale metodo si sviluppa su quattro piani:
    a. iniziative e interventi diretti di solidarietà sociale, di assistenza umanitaria, di cooperazione per la realizzazione di progetti di emancipazione delle persone in campo educativo, economico e civile;
    b. iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni locali, nazionali e sovranazionali riguardo ai problemi della realizzazione dei diritti umani e in particolare riguardo alla concreta attuazione dei progetti seguiti dall’associazione;
    c. iniziative di educazione alla pace, alla giustizia, alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente naturale;
    d. collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, gruppi, singoli che operano secondo le stesse finalità dell’Associazione e con metodi identici, affini e comunque compatibili con quello dell’Associazione stessa.
  • Art.9. Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’ “ I care-onlus”. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali ed umanitari compatibili con la ”I CARE”. I soci saranno classificati in tre distinte categorie:
    • Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
    • Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;
    • Soci Sostenitori: quelli che partecipano alla vita ordinaria associativa.

    La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
    Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  • Art.10. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.
    L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
    Le iscrizioni decorrono con effetto immediato dall’ammissione con validità dal semestre corrente, primo gennaio/ trenta giugno, primo luglio/ trentuno dicembre.
    Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all’associazione e annualmente al versamento di un contributo stabilita dal consiglio direttivo; la quota, o il contributo associativo, non può essere trasmessa, a eccezione dei i trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.
  • Art.11. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
  • Art.12. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi
    • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno, salvo comunque accettazione del Consiglio Direttivo per un termine inferiore;
    • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
    • per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o ripetuta conflittualità all’interno della associazione; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
    • per ritardato pagamento dei contributi previa costituzione in mora.
  • Art.13. Organi dell’associazione sono:
    • l’Assemblea;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • il Vicepresidente;
    • il Segretario Generale;
    • il Comitato culturale;
    • il Rettore del Comitato Culturale;
  • Art.14. L’associazione nell’assemblea ha il suo organo sovrano.
    Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti.
    L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio precedente, per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
    L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
    • per decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo;
    • su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci nel loro insieme.
  • Art.15. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera, fax, e mail, o a mezzo stampa periodica associativa a cura del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convoca¬zione venga effettuata a mezzo telegramma.
  • Art.16. L’assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci benemeriti.
    In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci partecipanti.
    L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi fra i soci fondatori e benemeriti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori e benemeriti.
    È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di quest’ultimo da persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.
    Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.
    L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.
    In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
    L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno.
    Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal presidente.
    Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano pena esclusione tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
    E’ a carico di ogni socio l’onere di prendere atto delle decisioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, partecipando alla vita attiva dell’associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo trovare la forma opportuna per informare i soci sulle decisioni degli organi societari.
  • Art.17. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assem¬blea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
  • Art.18. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
    • in sede ordinaria
      • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
      • deliberare sulle direttive d’ordine generale svolgendo una funzione d’indirizzo della attività della associazione nei vari settori di competenza sulla base di relazione del Consiglio Direttivo;
      • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
    • in sede straordinaria delibera:
      • sullo scioglimento dell’associazione;
      • sulle proposte di modifica dello statuto;
      • sul trasferimento della sede dell’associazione;
      • sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente;
      • Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
  • Art.19. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
    • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative ritenute utili ed opportune;
    • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
    • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
    • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente:
    • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
    • Nomina il Rettore del Comitato culturale ed i quattro membri proposti da quest’ultimo;
    • deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
    • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
    • Stabilisce la quote d’iscrizione ed i contributi associativi.
  • Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate appositamente dallo stesso, composte da soci e non soci.
    Fatta esclusione per le competenze tipicamente previste per l’Assemblea ordinaria e straordinaria al Consiglio Direttivo ha competenza su tutte le altre attività residuali comunque conformi alle finalità e lo spirito associativo.
    Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  • Art.20. Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri nominati fra i soci dell’associazione.
    Almeno due quarti del direttivo, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti o soci che abbiano già ricoperto la carica nel Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea straordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
    Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
    Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
    I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  • Art.21. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.
    Alle riunioni partecipa il Segretario Generale eletto dal Presidente fra i membri del Consiglio. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata, o a mezzo fax, o e mail, o telefono almeno cinque giorni prima.
    Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi compo¬nenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
    In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per telefono, almeno 2 (due) giorni prima, la convocazione per telefono deve risultare per conferma dal verbale da parte dei consiglieri;
    Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
    I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consi¬liari.
    Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
    Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i soci fondatori e benemeriti i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.
  • Art.22. Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
    Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
    Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
  • Art.23. Il Presidente è eletto dall’Assemblea straordinaria e dura in carica cinque anni e comunque fino all’assemblea straordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
    In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea straordinaria.
  • Art.24. Il Comitato Culturale svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’associazione.
    Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all’associazione così come stabilito dall’art. 4 del presente statuto.
  • Art.25. Il Comitato Culturale è composto da cinque membri, di cui uno è il Rettore. I quattro membri possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza del Presidente su proposta del Rettore del Comitato poi ratificato dal Consiglio Direttivo.
    In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Presidente su proposta obbligatoria del Rettore può procedere alla nomina dei membri mancanti per cooptazione salvo poi la ratifica del Consiglio Direttivo.
    Il Comitato Culturale è guidato dal Rettore nominato dal Presidente con il quale manterrà i contatti nello svolgimento dell’attività.
  • Art.26. Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
    Esso deve redigere la sua relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
  • Art.27. Il revisore dei conti viene nominato dall’assemblea straordinaria per la durata di cinque anni. Esso è rieleggibile e potrà essere scelto anche fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.
  • Art.28. Il Segretario Generale dell’associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per tutta la durata del mandato del medesimo fra i suoi componenti.
    Il Segretario Generale dirige gli uffici della Segreteria dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza del Presidente garantendo il rispetto della correttezza formale nello svolgimento di tutta la vita associativa. Svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
    Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, e delle Assemblee con la funzione di responsabile garante delle verbalizzazioni.
    Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione ed ogni altro compito che il Presidente gli conferirà.
    Per l’attività svolta in nome dell’associazione al Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.
  • Art.29. Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’associazione.
  • Art.30. Le entrate dell’associazione sono costituite:
    • dalla quota di iscrizione all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
    • dai contributi annui ordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo in base agli obbiettivi ed alle necessità programmate;
    • dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
    • da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
    • da versamenti volontari degli associati;
    • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
    • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

    I contributi ordinari dovranno essere pagati nelle soluzioni indicate dal Consiglio Direttivo.

  • Art.31. I contributi ordinari sono dovuti per tutto il semestre dell’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci, primo gennaio- trenta Giugno, primo Luglio trentuno dicembre. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto il semestre dell’anno solare in corso.
  • Art.32. E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  • Art.33. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
    L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio.
  • Art.34. Tutte le controversie associative che dovessero insorgere dovranno essere affrontate in modo irrituale dal Consiglio Direttivo che garantirà lo svolgimento della procedura ispirandosi alle norme del lodo arbitrale. In caso di controversia giudiziaria i giudici competenti saranno quelli del distretto di Macerata.
  • Art.35. In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di contrasto provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Macerata.
    Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alle missioni dei frati dell’ordine dei Servi di Maria che utilizzerà il patrimonio per finalità analoghe a quelle dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • Art.36. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventual¬mente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
  • Art.37. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.